L’Amministrazione può erogare contributi economici o altre forme di sostegno economico-finanziario a una o più associazioni senza scopo di lucro, nonché a enti pubblici o privati, per supportarne l’attività e le iniziative di rilevante interesse sociale. Tali contributi possono essere richiesti per finanziare e organizzare manifestazioni o iniziative di interesse pubblico, in ambito culturale, economico, educativo, scientifico, sociale, sportivo o turistico.
Il contributo può essere dato solo per spese reali legate all’iniziativa o attività per cui viene fatta la richiesta. Non sono ammesse le spese per pagare o rimborsare soci, volontari o aderenti dell’associazione, in nessuna forma (compensi, rimborsi spese, gettoni, ecc.).
L'importo del contributo non può superare la differenza tra le spese ammissibili e le entrate dell’iniziativa (come sponsor, contributi di altri enti, ecc.) e dipende dalle risorse economiche disponibili dall'Amministrazione.
Terminato lo svolgimento della manifestazione, una volta che sono stati sostenuti i costi previsti e che si possa dimostrare l’effettiva realizzazione della manifestazione, si può richiedere la liquidazione del contributo.
Entro 30 giorni vanno presentati i documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute, preventivi, ecc.).